AVVISO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ANNO 2022 PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

Tipologia: Altra tipologia
Requisiti e domanda per l'accesso

REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLA LOCAZIONE

Possono presentare domanda di accesso al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, previsto dall’art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431 per la concessione dei contributi per il pagamento dei canoni relativi all’anno 2021, i conduttori di alloggi privati in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini:

  • titolari di reddito da pensione;
  • titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato;
  • titolari di reddito da lavoro autonomo aventi all’interno del proprio nucleo familiare un componente con invalidità superiore al 74%;
  • lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento fino all’anno 2021 e che, alla data di approvazione del presente provvedimento, siano ancora in attesa di occupazione.

 

E’ richiesto il requisito di cittadino italiano o di Stato aderente all’unione europea ovvero di cittadino di altro Stato munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli artt.5 e 9 del D.Lgs. n.286/98.

 

I richiedenti devono essere in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare (riferito all’anno 2021) fiscalmente imponibile non superiore alla somma di due pensioni minime INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2021, pari a complessivi euro 13.405,08 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione annuo risulti superiore al 20%.

Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni private intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato.

Ai sensi dell’art.13, comma 6, della Legge n.431/1998, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

 

Non possono accedere al fondo:

  • i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A9 e A10;
  • gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale;
  • i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in qualsiasi località ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare cosi come definito ai sensi dell’art.3, comma 1, punti c1) e c1) della L.R. n.24/2007.

 

Requisito introdotto dall’art.1, commi 4, 5, 6, del Decreto MIMS 19 luglio 2021 (GU n.197 del 18.08.2021):

 

art.1, comma 4: Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.

 

art.1, comma 5: Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

 

art.1, comma 6: I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

Per maggiori informazioni consultare i documenti in allegato.

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