Adozione del Catasto comunale degli incendi nell’ultimo quinquennio - 2021

Tipologia: Altra tipologia
Attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

IL SINDACO

Vista la legge 21.11.2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e, in particolare, l’art. 10 “Divieti, prescrizioni e sanzioni “ ;
Visto il decreto ministeriale 20.12.2001 (decreto del Ministro dell’Interno ) pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 48 del 26.02.2002, recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi “;
Visto l'art. 2, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, il quale dispone che non possono formare oggetto di sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari;
Visto il decreto-legge 30.09.2003, n. 269 recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici “, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 24.11.2003, n.326 e, in particolare, l’art. 32 “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, non ché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”, comma 27, lettera f), il quale dispone che:
“27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28.02.1985, n. 47, le opere abusive non
sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
….. omissis …… .
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000 (Nota: trattasi del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che la Regione deve adottare ai sensi dell’art. 3 della stessa legge n. 353/00), il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell’Interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 22/2/2005 recante norme per la protezione dei boschi dagli incendi ;(1)
Vista l’Ordinanza n. 3624 del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.10.2007 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;

RENDE NOTO

1) le zone boscate ed i pascoli del territorio comunale i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non potranno avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tali aree sarà comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
2) in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone percorse dal fuoco, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell’incendio, dovrà essere espressamente richiamato il vincolo indicato al
precedente punto 1), pena la nullità degli atti stessi;
3) sarà inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
4) saranno inoltre vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
5) saranno altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
6) questo Comune, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 21.11.2000, n. 353 e dell’art. 5 della legge regionale 13/2005 , ha provveduto a censire tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, valido per l’anno 2021 , per l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1) a 5), avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Gli elaborati costituenti il catasto dei predetti soprassuoli ,sarà pubblicato per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale a far data dal giorno in cui l’organo comunale competente approverà l’atto
amministrativo di adozione del catasto -
- dal giorno in cui l’organo comunale competente approverà l’atto amministrativo di adozione del catasto stesso, al trentesimo giorno consecutivo, chiunque ha facoltà di prenderne visione negli orari d’ufficio;
- nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
7) decorso il suddetto termine di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto degli incendi, contenente gli elenchi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, con le relative perimetrazioni cartografiche, sulle quali varranno, fino al successivo aggiornamento annuale, i divieti e le prescrizioni indicate nei precedenti punti da 1) a 5);
8) il suddetto catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco sarà aggiornato annualmente da questa Amministrazione, sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza. E’ ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti punti da 1) a 5) solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dai medesimi punti da 1) a 5);
9) nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 5), si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad € 45,00 e non superiore ad € 90,00 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 300,00 e non superiore ad € 600,00;
10) nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 3), si applica l’articolo 44, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (arresto fino a due anni e ammenda da € 30.986,00 ad € 103.290,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il
ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;
11) nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo determinati dagli atti amministrativi approvati dagli organi competenti, sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21.11.2000, n. 353 determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio;
12) per le trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 11) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6, della legge 21.11.2000, n. 353 (personale appartenente alle strutture antincendio e personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla citata legge n. 353/00);
13) in caso di trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 11) da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione indicata al precedente punto 12), Ë disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio delle attività stesse;
14) in ogni caso si applicano le disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
15) non possono formare oggetto di sanatoria edilizia (condono edilizio) le opere abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo o i pascoli che siano stati distrutti o danneggiati per cause naturali o atti volontari ovvero, siano stati percorsi dal fuoco, per le quali sono state presentate le domande di regolarizzazione ai sensi del Capo IV della legge 28.02.1985, n. 47, dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724 e dell’art. 32 del decreto-legge 30.09.2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 24.11.2003, n. 326;
16) infine, nei casi ivi previsti, trovano applicazione le sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del vigente codice penale.

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