AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Tipologia: Altra tipologia
A norma dell’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, si procederà alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello

IL SINDACO

RENDE NOTO CHE

A norma dell’ art.  21  della Legge 10  aprile 1951, n. 287, si procederà alla formazione degli  elenchi per l’aggiornamento degli  albi dei Giudici  popolari per  le Corti  d’Assise e per  le Corti d’Assise d’Appello

RICORDA CHE

i requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:

  1. a) possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. b) buona condotta morale;
  3. c) età non inferiore ai 30 e non superiore i 65 anni;
  4. d) licenza di scuola media di primo grado, per le Corti d’Assise e di Scuola Media di secondo livello per le Corti d’Assise d’Appello.

non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:

  1. a) i magistrati, e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  3. c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso di tutti i requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d’iscrizione presso l’Ufficio Elettorale entro il 31 luglio p.v.

Essendo l’Ufficio di Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

 

Dalla Residenza Comunale, 24.05.2023

IL SINDACO

Dr. Rocco GRECO

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