AVVISO PUBBLICO: Trasferimento Residenza

Tipologia: Altra tipologia
Fondo di sostegno ai comuni marginali

AVVISO PUBBLICO - ANNUALITA’ 2021 – COMUNE DI ROCCANOVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

(Articolo 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. del 30 settembre 2021, concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Roccanova, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario)

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;
VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;
VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;
VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.
Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.
Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 46 del 26/05/2022 del Comune di ROCCANOVA che ha approvato il presente Avviso. L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.


ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA


L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 25.000,00 a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021.


ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO


1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.


ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI


Nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza nel Comune di Roccanova e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
1. Incentivo per i nuovi residenti: requisiti di accesso.
L’incentivo per i nuovi residenti è corrisposto in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la residenza di almeno un componente del nucleo originario nel Comune di Roccanova e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
I componenti del nucleo familiare originario, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
2. residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi.
L’incentivo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari i cui componenti sono cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.
Ai fini del conseguimento del contributo è necessario che il nucleo familiare dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di Roccanova, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo.
In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di Roccanova – PEC: serv.aagg-demografici@pec.comuneroccanova.it.


ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE


1. Entità dell’incentivo per i nuovi residenti.
L’incentivo per i nuovi residenti è riconosciuto nella misura di 5.000,00 euro una tantum per ogni nucleo familiare che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferisce la residenza di almeno un componente del nucleo originario nel Comune di Roccanova e la mantiene per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
Per ogni nucleo originario è riconosciuto un unico incentivo per l’intero periodo di riferimento. Il responsabile del procedimento redigerà una graduatoria tenendo conto esclusivamente dell’ordine di arrivo delle domande in base alla data del protocollo del Comune.
L’incentivo è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità.
2. Modalità di presentazione della domanda.
Può presentare domanda per la concessione dell’incentivo uno dei componenti del nucleo familiare purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del presente Avviso. Ogni nucleo familiare originario può presentare una sola domanda.
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale del Comune di Roccanova all’indirizzo https://servizi.comune.roccanova.pz.it/portal/servizi/moduli/pre_auth nell’apposita sezione “Istanze OnLine” alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).
Le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 15/06/2022 e fino alle ore 23:59 del giorno 11/07/2022.
All’atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni contenute nell’Allegato B (“Schema di Autocertificazione”). La compilazione del modulo digitale sostituisce l’autocertificazione cartacea.
3. Modalità di erogazione dell’incentivo per i nuovi residenti.
Entro 60 giorni dall’acquisizione della domanda presentata con le modalità disciplinate nell’articolo
5, comma 2, del presente Avviso, la struttura comunale competente procede alla istruttoria e alla verifica dell’ammissibilità e comunica al soggetto richiedente l’accoglimento o, in caso contrario, gli eventuali motivi ostativi che causano il rigetto della stessa. Il contributo sarà erogato a titolo di concorso spese per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.
Solo a seguito della verifica del Responsabile Servizio Finanziario-Amministrativo dei certificati che attestano la nuova residenza nel comune di Roccanova, si provvede ad accreditare l’incentivo concesso sul conto corrente bancario o postale indicato con apposito IBAN nella domanda dal soggetto richiedente.
L’incentivo è erogato in un’unica soluzione una tantum all’avvenuto cambio di residenza.
4. Obblighi.
Il nucleo familiare richiedente ha l’obbligo:
- di trasferire la residenza e la dimora abituale nel Comune di Roccanova entro novanta giorni dall’accoglimento della domanda di almeno un componente del nucleo originario;
- di garantire il mantenimento della residenza e della dimora abituale nel Comune di Roccanova per almeno cinque anni;
- di utilizzare il contributo quale concorso spese per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale;
- di comunicare al comune di Roccanova serv.aagg-demografici@pec.comuneroccanova.it ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti.
5. Rinunce, decadenze e sanzioni.
Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta al nucleo familiare richiedente di mantenere la residenza anagrafica nel Comune di Roccanova nei termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare al Comune una formale dichiarazione di rinuncia all’incentivo. In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate.
Si procederà alla revoca d’ufficio del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
1) almeno un componente del nucleo familiare originario non stabilisca la propria residenza e la dimora abituale nel comune prescelto entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda;
2) i componenti del nucleo familiare di nuova costituzione nel comune di Roccanova violino, nei cinque anni di erogazione dell’incentivo, l’obbligo della residenza e della dimora abituale;
3) qualora all’esito dei controlli si accerti in capo ai componenti del nucleo familiare originario la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
4) qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
6) qualora il contributo venga utilizzato per fini diversi dal concorso spese per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale;
7) qualora il nucleo familiare beneficiario non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta.
5. Controlli e sanzioni.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.
Il comune di Roccanova verifica i dati anagrafici, l’effettiva residenza e la dimora abituale dei soggetti richiedenti, l’effettivo uso del contributo erogato, nonché lo stato di famiglia, effettuando gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, anche a mezzo di opportuni sopralluoghi da parte degli organi competenti.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, il Comune provvederà a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.
La mancanza o il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ammissibilità dà luogo alla revoca dell’incentivo da parte dell’Amministrazione, con contestuale recupero delle somme non dovute.
Ai fini dell’accertamento del requisito della dimora abituale, i richiedenti hanno l’obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte da parte del Comune, nonché di fornire per tutto il periodo di fruizione del beneficio tutte le informazioni e la documentazione richiesta, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche dell’immobile destinato a dimora abituale, l’uso del contributo a titolo di concorso spese per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile utilizzato quale abitazione principale, nonché delle relative bollette. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo. Qualora all’esito delle verifiche effettuate dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, il Comune di Roccanova provvederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.
Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza del requisito della dimora abituale, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.
6. Protezione dei dati personali.
I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.
7. Struttura competente e responsabile del procedimento
Comune di Roccanova – Servizio Finanziario-Amministrativo serv.aagg-demografici@pec.comuneroccanova.it


ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


1. Il titolare del procedimento è il Comune di ROCCANOVA
I Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è dott. Giambattista FITTIPALDI.
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: serv.aagg-demografici@pec.comuneroccanova.it.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI


1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di ROCCANOVA il giorno 14/06/2022.


Roccanova, 14 giugno 2022


Il Responsabile del Servizio Finanziario-amministrativo
Dott. Giambattista FITTIPALDI

REGIME DI AIUTO


Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.
Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:
• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa); Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
• (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del
Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

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